Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Sezione contenente i dati relativi ai beni immobili e di gestione del patrimonio e in particolare ai canoni di affitto.
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