Eventi




Andria 14.06.2022

AVVISO AI DIPENDENTI

Gent.mi,

il DL 50/2022 ha previsto all’articolo 31 una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari a 200 euro che verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. 

 

Si prega di scaricare e compilare la dichiarazione allegata e consegnarla esclusivamente a mano presso gli uffici amministrativi in Viale Istria, 1 ad Andria o via mail ai referenti amministrativi. Non saranno tenute in considerazione foto o documenti inviati tramite WhatsApp o altri canali.

Le dichiarazioni compilate devono essere consegnate entro il giorno 23.06.2022.

 

DICHIARAZIONE


Andria, 14.01.2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 23, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha introdotto, tra le altre novità, la modifica dei requisiti di spettanza nel 2022 del Bonus Irpef 100 euro, il cosiddetto “Ex Bonus Renzi”.

Ed infatti, l’articolo 1, comma 3 della Legge di Bilancio, con effetto dal 1° gennaio 2022, riduce a 15.000 euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui.

Resta confermato invece il requisito per cui il trattamento integrativo è riconosciuto a patto che l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati) sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente disciplinate dall’articolo 13 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si riconosce però il trattamento integrativo “anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda.

Ci si riferisce quindi ai seguenti casi:

  • Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
  • Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c TUIR), per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR), nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, soltanto se l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF anch’essi oggetto di modifica da parte della Manovra) sia inferiore alla somma delle detrazioni appena citate, spetterà il trattamento integrativo.

Tuttavia tale trattamento non sarà riconosciuto in misura “piena” pari a 1.200 euro netti annui (come avviene per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma sarà “determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”.

Dunque, l’importo del bonus corrisponderà alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda, nel rispetto del tetto massimo di 1.200 euro:

 

totale detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente ed assimilato, interessi passivi, spese sanitarie ed interventi di recupero edilizio – imposta lorda = trattamento integrativo.

Le modifiche intervenute quindi, riguardano essenzialmente i requisiti di spettanza del trattamento integrativo. Nessuna novità, invece, in tema di natura della somma corrisposta e modalità di erogazione.

Ciò sta a significare che l’ex “Bonus Renzi” è riconosciuto come credito d’imposta (è infatti una somma che si aggiunge al netto in busta paga), non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario ed è rapportato ai periodi di lavoro svolti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Da ultimo, ricordiamo che sarà erogato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in via automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate, salvo rinuncia espressa dell’interessato ovvero scelta di ricevere l’importo in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno o di invio della dichiarazione dei redditi.

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