Andria, 17.11.2020
INFORMATIVA GESTIONE INFORTUNI PER POSITIVITA' COVID 19
La normativa INAIL prevede che in caso di infezione da covid-19 e di sospetto di contagio in occasione di lavoro il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio e il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il primo certificato di infortunio.
II medico certificatore è, dunque, tenuto a compilare il primo certificato riportando i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data del contagio, la data di astensione dal lavoro a partire dalla quale computare l’indennità temporanea di inabilità assoluta conseguente al contagio o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.
Tali dati sono essenziali in quanto:
Per l’INAIL ai fini del riconoscimento dei casi di positività a Covid-19 quali casi tutelati dall’ente è indispensabile ricevere il primo certificato di infortunio. Il medico certificatore viene identificato nel medico del Presidio sanitario od ospedaliero che presta la prima assistenza o nel medico di base che può redigere il certificato sulla base della documentazione sanitaria disponibile.
Pertanto, d’ora in poi i casi di positività a Covid-19 saranno trattati come infortunio sul lavoro solo in presenze di primo certificato INAIL da consegnare al datore di lavoro a cura del dipendente. Il certificato qualora non sia redatto dal presidio ospedaliero va richiesto al medico di base. In assenza dello stesso l’evento sarà gestito come malattia.
Andria 16.11.2020
CORSO SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI DEL P.O. DI BARLETTA DA SVOLGERSI PRESSO IL PTA DI TRANI NEI GIORNI 18 E 20 NOVEMBRE 2020, CON FREQUENZA OBBLIGATORIA
ELENCO DIPENDENTI CORSO DEL 18.11. 2020